TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE SICILIA – Sentenza n. 693/2022

Informazioni

Legittima esclusione dalla gara di appalto per mancato rispetto degli obblighi e dei doveri discendenti dal patto di integrità, nonché della natura perentoria dei termini del soccorso istruttorio.

 

Nella sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – condividendo le argomentazioni giuridiche sostenute dal nostro studio legale – ha affermato il principio secondo il quale gli obblighi comportamentali contenuti nei patti di integrità hanno lo scopo “…di rendere agevole l’esercizio dei poteri dell’amministrazione di accertamento e di irrogazione delle conseguenze sfavorevoli (…) Nei patti di integrità, agli obblighi comportamentali che, pur trovando la propria fonte nella clausola di leale collaborazione e nel principio di buona fede, oltre che nella normativa antimafia e dei contratti pubblici, sono circostanziati in modo tale da rendere agevole il relativo accertamento, si ricollegano conseguenze sfavorevoli in caso di violazione degli impegni assunti. L’assunzione volontaria non solo degli specifici doveri comportamentali ivi previsti ma anche della sottoposizione alle conseguenze sfavorevoli ivi indicate consente all’Amministrazione di esercitare con agilità i poteri di accertamento (facilitati dalla tipizzazione degli impegni assunti) e i poteri di irrogazione delle conseguenze sfavorevoli (anche queste specificamente indicate)… L’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone infatti che le stazioni appaltanti “possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Pertanto, le previsioni contenute nei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012, laddove configurano specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal d. lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2021, n. 425) e contemporaneamente si fondano sulla base legislativa richiesta dall’art. 23 Cost…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 12 gennaio 2022, n. 32).» “

Altresì, in riferimento all’attivazione del procedimento del soccorso istruttorio ha ribadito il principio secondo cui: “Secondo giurisprudenza consolidata il termine assegnato dalla Stazione Appaltante ai fini delle integrazioni documentali nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 Codice Appalti, è da ritenersi perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti. Un’eventuale diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante (cfr. da ultimo, Tar Lazio 3572/2018)…» (TAR Toscana, Sez. II, 27 novembre 2018, n. 1539)”.

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